ARERA indica le regole per prosumer e comunità energetiche

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ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha approvato il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD). Contiene le nuove regole che definiscono i requisiti e le procedure per l’accesso al servizio che valorizza l’autoconsumo diffuso (qui il testo). E fissa gli adempimenti in carico del gestore dei servizi energetici (GSE).

Il documento descrive le tipologie di autoconsumo diffuso ammesse, come vengono valorizzate e con quali benefici economici. Delinea in sostanza la nuova figura del prosumer.

Ricordiamo che l’energia autoprodotta dai soci della comunità viene utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo sul posto e successivamente per la condivisione con i membri della comunità, mentre l’energia eventualmente in eccedenza può essere venduta anche tramite accordi di compravendita. In quest’ultimo caso è previsto un incentivo riconosciuto sul valore dell’energia condivisa.
Nel TIAD confluiscono le regole tecniche per produrre e condividere l’elettricità autoprodotta da fonti rinnovabili, fissate dal GSE, e le modalità organizzative e le procedure per usufruire del servizio fissate da ARERA.

arera

Dagli autoconsumatori in condominio…

Queste le modalità organizzative identificate da ARERA:

gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: almeno due  prosumer residenti nella stesso edificio, titolari di un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso alle utenze. La produzione elettrica può essere in capo a soggetti terzi e i clienti finali possono non essere parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione nello stesso edificio o condomini.

-gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente. I componenti regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato tramite un soggetto responsabile, alle stesse condizioni di accesso dei gruppi precedenti.

Alle comunità energetiche di area

-comunità energetiche rinnovabili (CER). Sono soggetti di diritto autonomo costituiti da persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori purchè i punti di connessione siano ubicati nella stessa zona di mercato. L’energia elettrica immessa deve provenire da impianti entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021 o precedenti ma con una potenza nominale totale non superiore al limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla CER.

-comunità energetiche dei cittadini. Sono soggetti simili ai precedenti che non  perseguono profitti finanziari. L’energia condivisa deve essere fornita da impianti gestiti da un produttore facente parte della comunità stessa oppure da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione.

Fino ai prosumer individuali

-autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta: sia singoli autoconsumatori che produttori terzi. Può essere presente un’unica unità di consumo e un solo impianto di produzione, collegati con una linea elettrica diretta, di lunghezza non superiore a 10 km.

-autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione. In questo caso possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato; e ovviamente anche più impianti di produzione, ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.

clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione. Sono i clienti finali che utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi e la consumano nei punti di prelievo di cui sono titolari.

Il documento era stato sottoposto a consultazione a partire dal 26 settembre scorso.

Fonte: Vaielettrico

Immagine di copertina: pubblicata su La Repubblica

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